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Statuto

Tutela, disciplina e qualità targata Prosecco DOC.

ART.1 - Costituzione

E' costituito il consorzio di tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco ai sensi del D.Lgs. n. 61/10 e DM 16 dicembre 2010. A seguito del riconoscimento ministeriale previsto dall’art. 17 commi 1 e 4 del D.Lgs. 61/2010 assume la qualifica di Organizzazione interprofessionale come da art. 125 sexdecies par 1 lett. b) del Reg. CE n. 1234/2007. Se autorizzato ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 61/2010, esercita le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi delle denominazioni tutelate, nonché le attività di cui allo stesso comma 4, nei confronti di tutti i produttori delle stesse denominazioni, anche non aderenti. Il Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni.

ART.2 - Durata

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2050 salvo proroga.

ART.3 - Sede

Il Consorzio ha sede in provincia di Treviso. In tale sede deve intendersi costituito l’ufficio destinato a svolgere attività con i terzi così come previsto dagli art. 2603 secondo comma n. 2 e 2612 e seguenti del codice civile. L’organo amministrativo può istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari ed eventuali sezioni staccate nonché uffici di rappresentanza in Italia e all’estero qualora, su proposta del Consiglio di amministrazione, l’Assemblea lo ritenesse opportuno.

ART. 4 - SCOPI E COMPITI

Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 61/2010 ha lo scopo di:

a) Avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla DOP/IGP tutelata/e;
b) Espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico - congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine;
c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con le regioni e province autonome per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse;
d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome.

Il consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 61/2010, oltre a svolgere le attività di cui alle precedenti lettere a), b) c) svolge le attività di cui alla precedente lettera d) nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo anche se non soci del consorzio. Il consorzio inoltre svolge tutte le attività e i compiti attribuiti al Consorzio, in quanto Organizzazione Interprofessionale, dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in particolare: - organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione e alla valorizzazione dei prodotti recanti le denominazioni protette;
- definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della/e denominazione/i, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della/e denominazione/i tutelata/e, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
- coordinare l'adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti, ivi compresa la richiesta dell'utilizzo del lotto in etichetta in luogo del contrassegno di cui all'art. 19 del DLgs 61/10 e successive modifiche;
- compiere tutte le attività correlate alla applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonché l'esercizio delle funzioni previste dal D.Lgs. 61/10 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con le Autorità centrale e periferica di controllo, con la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia nonché con tutti gli altri soggetti/Enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e prodotti recanti le denominazioni tutelate;
- organizzare e gestire, secondo procedure e possibilità consentite dal D.Lgs. 61/10 e decreti applicativi, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le denominazioni tutelate;
- impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza. Il Consorzio può adottare per le sue iniziative un proprio marchio consortile ed eventualmente chiederne l'inserimento nel disciplinare di produzione come logo della denominazione, se incaricato ai sensi all'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 61/10 e successive modifiche. Il Consorzio, qualora autorizzato ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 61/10 per la/le denominazione/i tutelata, esercita le funzioni e le attività di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della denominazione, anche se non aderenti al consorzio. I costi derivanti dalle attività di cui al comma 4 dell'art. 17 del D.Lgs. 61/2010 sono a carico di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori inseriti nel sistema di controllo, anche se non soci del consorzio , e sono ripartiti sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati. Il Consorzio autorizzato ai sensi dello stesso art. 17 comma 4 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione al momento della immissione nel sistema di controllo, qualora previsto, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre, n. 201, secondo i criteri e le modalità stabilite dal MIPAAF. Per il perseguimento di quanto sopra, nei limiti della normativa vigente, il Consorzio può compiere tutte le operazioni ritenute dal Consiglio di Amministrazione utili o accessorie al conseguimento del propri compiti e/o scopi.

ART.5 - Requisiti e modalità di ammissione

Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori delle Denominazioni tutelate dal Consorzio medesimo - sottoposti al sistema di controllo di cui al D.Lgs. 61/2010 - che esercitano una o più attività produttive: viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento, ovvero: - gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive; - le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e cantine sociali che esercitano una o più delle predette attività produttive. L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione a tutela della quale opera il consorzio, ai fini della manifestazione del voto - a condizione della espressa delega dei singoli soci - comporta l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto. L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo dei vini tutelati e deve essere richiesto mediante domanda scritta contenente: 1. ditta, denominazione o ragione sociale dell'impresa e generalità dei legali rappresentanti; 2. indicazione della sede legale e degli stabilimenti di produzione; 3. estremi dell'iscrizione nel rispettivo Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 580/1993 e successive modificazioni ed integrazioni; 4. indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e ai fini dell'inquadramento nella categoria dei viticoltori, trasformatori o imbottigliatori; 5. per i viticoltori, indicazione delle superfici iscritte a schedario, con riferimento alla/e DOP e/o IGP rappresentate; 6. dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dagli eventuali regolamenti. Il Consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di tre mesi dalla presentazione. Avverso il mancato accoglimento della richiesta può essere presentato ricorso con le modalità indicate all'art. 23 del presente statuto. La qualità di socio si acquisisce in seguito al versamento della quota di ammissione e del contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201 eventualmente previsto per i nuovi utilizzatori della denominazione - sulla base dei regolamenti interni - da effettuare entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

ART.6 - Quota di ammissione e libro soci

All'atto dell'associazione al consorzio i nuovi soci dovranno versare la quota di ammissione determinata dal Consiglio di Amministrazione. La quota di ammissione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio. L'associazione al Consorzio viene certificata dall'iscrizione nel relativo libro soci. Potrà essere predisposto un libro soci per ciascuna denominazione tutelata, e comunque deve essere garantita la distinzione degli associati tra le diverse denominazioni tutelate, con riguardo anche alle diverse categorie di appartenenza. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata. I soci che aderiscono per il tramite di una realtà associativa verranno iscritti nel libro soci con una numerazione che contenga il riferimento all'organismo che li rappresenta.

ART.7 - Contributo annuale

Gli associati sono tenuti al versamento del contributo annuale commisurato ai livelli produttivi espressi da ciascun associato e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti elementi: - per i produttori di uva: al chilogrammo (o altra unità di misura) di uva rivendicata e denunciata; - per i vinificatori: al litro (o altra unità di misura) di vino feccioso rivendicato e denunciato; - per gli imbottigliatori: alla bottiglia (o altra unità di misura) di vino prodotta (lt. 0.75 o equivalente). La commisurazione del prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del contributo, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate per ciascuna denominazione tutelata nella campagna vendemmiale immediatamente precedente così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi SIAN e/o dalla Struttura di controllo incaricata. Il Consiglio delibera per ciascuna denominazione, il contributo annuale, calcolato in relazione all'uva denunciata e/o vino denunciato e/o vino imbottigliato, come da risultanze presso i servizi SIAN e/o le Strutture di controllo incaricate. Per le aziende ad inizio attività, relativamente alla categoria viticoltori, si assumerà la quantità massima ottenibile, a norma di disciplinari, per i vigneti posseduti o condotti; per i vinificatori ed imbottigliatori, il dato di riferimento sarà dichiarato dallo stesso candidato socio, salvo verifica da parte del Consorzio a prima campagna utile ed eventuale conguaglio. Il contributo annuale è composto da: a. contributo relativo all'attività di valorizzazione b. contributo relativo all'attività di tutela e vigilanza c. contributo relativo attività di servizio ai soci I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non associati al Consorzio sono tenuti al pagamento dei contributi di cui alla lettera a) e b) relativi alle funzioni erga omnes. Il Consiglio di amministrazione può stabilire, sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, una commisurazione diversa del contributo per le singole denominazioni tutelate, in funzione del loro valore reale, delle caratteristiche specifiche, della consistenza interna e della classificazione diversa delle DO o IG, ecc. I soci, oltre al pagamento del contributo annuale, sono tenuti al versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, ancorché posti a carico di singole categorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto. I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio di amministrazione con apposito regolamento o delibera.

ART.8 - Obblighi e diritti dei soci

I soci devono adempiere ai seguenti obblighi: a) osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni; b) versamento del contributo annuale; c) assoggettamento ai controlli da parte del Consorzio funzionali all'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti; d) comunicazione al Consorzio della perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione e/o la permanenza nel Consorzio stesso. Relativamente ai soci che hanno aderito al Consorzio in forma associativa, l'obbligo dei versamenti di cui agli artt. 6 e 7 ed ogni adempimento connesso, spetta all'organismo associativo delegato. Ai fini anche del calcolo della rappresentatività nel Consorzio, nei casi di adesione in forma associata, a condizione dell'espressa delega dei singoli soci, di cui all'art. 5, la realtà associativa è tenuta a comunicare annualmente - e comunque entro il mese di febbraio di ciascun anno - per ciascuna denominazione, oltre alle quantità di prodotto, i nominativi di ciascun socio produttore e la qualifica di conferente totale o parziale del prodotto. Nei casi in cui ne risultasse impossibile l'acquisizione attraverso gli organi ufficiali competenti, i soci sono tenuti ad inviare al Consorzio, dietro sua specifica richiesta, copie delle denunce e comunicazioni previste dalla legislazione in vigore. Il socio che aderisce per il tramite di una realtà associativa al Consorzio può chiedere di esercitare direttamente il voto in Assemblea comunicandolo nei modi e nei tempi previsti dai Regolamenti interni. Ciascun socio ha l'obbligo di comunicare al Consorzio l'eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione e/o la permanenza nel Consorzio stesso. I consorziati hanno altresì l'obbligo: - di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell'esercizio di tutte le attività dell'azienda consorziata; - di non porre in essere atti che comportino pregiudizio alla denominazione tutelata; - di non arrecare pregiudizio all'immagine ed al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale. Solo i soci in regola con gli obblighi consortili di cui al presente Statuto hanno diritto di partecipare alle attività del Consorzio e alle Assemblee.

ART.9 - Sanzioni

Il Consorzio vincola i soci ad un corretto comportamento volto alla valorizzazione dell'immagine e del prestigio delle denominazioni tutelate. Nei confronti del socio che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni: a) censura con diffida; b) sanzione pecuniaria nella misura determinata da apposito regolamento; c) esclusione dal Consorzio. Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a motivare e giustificare per iscritto e a regolarizzare, ove possibile, la propria posizione entro trenta giorni dalla ricevuta della raccomandata. I provvedimenti devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera successivamente assunta mediante lettera raccomandata A.R. Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può proporre ricorso al collegio arbitrale di cui al successivo art. 23 nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione. Il ricorso, entro il termine suddetto, deve essere presentato al Consorzio, che ne rilascia ricevuta, o inviato a mezzo raccomandata a.r., nel qual caso per la osservanza del termine vale il timbro di partenza.

ART.10 - Perdita della qualità di socio

La perdita della qualità di socio può avvenire per recesso, decadenza, esclusione. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il socio deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari relativi al periodo di associazione e in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio. Qualora vi sia passaggio di proprietà per successione mortis causa, o per divisione, o per trasferimento di azienda socia tra coniugi o parenti fino al 3° grado, anche nel caso di mera modificazione della natura giuridica del socio, non sarà dovuto alcun contributo di ammissione dai nuovi intestatari, i quali, peraltro, dovranno denunciare entro 120 giorni al Consorzio la nuova consistenza ed intestazione. Le stesse disposizioni si applicano anche per le fusioni societarie nel caso le risultanti siano già socie del Consorzio per le stesse denominazioni, nonché per le scissioni di società che restino distintamente e per le stesse denominazioni socie del Consorzio.

ART.11 - Recesso

La comunicazione di recesso deve essere inoltrata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione spedita entro la fine di Novembre di ciascun anno per avere effetto fra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso.

ART.11 bis - Decadenza

Decade dal diritto di far parte del Consorzio il socio che: a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione; b) abbia ceduto a qualsiasi titolo la proprietà dell'azienda.

ART.11 ter - Esclusione

Può essere escluso dal Consorzio il socio che: a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili; b) abbia commesso gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili; c) senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote e dei contributi dovuti, nonostante le diffide e i tempi concessi: tre mesi dalla seconda ed ultima diffida, e comunque non più di un anno. d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva; e) svolga attività in contrasto con gli interessi consortili; f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti. L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione. Sull'esclusione delibera il Consiglio di amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R. L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio arbitrale nei modi e termini previsti nell'art. 23.

ART.12 - Organi

Sono organi del Consorzio: 1. l'Assemblea dei consorziati; 2. il Consiglio di amministrazione; 3. il Presidente del Consorzio; 4. il Collegio sindacale.

ART.13 - Assemblea ordinaria e straordinaria

All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di: a) determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento degli scopi; b) approvare le proposte di modifica dei disciplinari di produzione delle denominazioni tutelate; c) approvare le proposte di nuove DOC o DOCG la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati delle denominazioni tutelate; d) adotta i provvedimenti di cui all'art. 17, comma 4, lett. a) del D.Lgs.61/2010; e) deliberare il rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di amministrazione secondo le disposizioni statutarie e la relazione della attività svolta nell'esercizio; f) deliberare il bilancio preventivo proposto dal Consiglio di amministrazione e la misura dei contributi, compresi quelli previsti dall'art. 9 del DM 16.12.2010 e relative modalità di applicazione; g) deliberare, su proposta del Consiglio, l'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento - di cui alla legge 22 dicembre 2008 n. 201 - e il relativo regolamento; h) deliberare il versamento dei contributi straordinari, sulla base di quanto previsto dall'art. 7. i) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi per alcuni di essi incaricati di specifici compiti; j) approvare il regolamento elettorale k) nominare i membri del Collegio sindacale e il suo Presidente, scelti anche fra persone estranee al Consorzio ma con almeno un membro effettivo ed un supplente iscritti nel registro dei revisori contabili; l) deliberare l'adesione ad enti ed organismi la cui attività è funzionale al raggiungimento degli scopi consortili; m) approvare i regolamenti interni; n) istituire marchi consortili e i relativi regolamenti d'uso; o) stabilire o modificare le unità di conto di cui all'art. 7; p) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione. L'Assemblea straordinaria, convocata dal Consiglio di amministrazione, delibera su: a) le modifiche da apportare al presente Statuto; b) lo scioglimento del Consorzio o la proroga della sua durata; c) la messa in liquidazione del Consorzio, con la nomina, la definizione dei poteri e la remunerazione dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio.

ART.14 - Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di tanti soci rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti all'intera compagine sociale. La convocazione avviene tramite invito contenente l'ordine del giorno degli argomenti da deliberare spedito a mezzo posta, telefax, posta elettronica o altro mezzo anche telematico di cui sia documentabile il ricevimento, a ciascun consorziato al domicilio risultante dal libro soci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. Per i soci aderenti al Consorzio in forma associata la convocazione potrà essere inoltrata anche solo alla realtà associativa di appartenenza. In caso di urgenza e/o di modifiche della convocazione, la stessa può essere inviata per fax, posta elettronica o telegramma almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati, tranne i sospesi; alla stessa intervengono i componenti del Collegio sindacale. Essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza da un vice Presidente ed in assenza di questo dal Consigliere più anziano. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, anche non socio. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'Assemblea. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'art. 15; in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati. L'assemblea straordinaria è validamente costituita: a) in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine consortile. Le relative deliberazioni sono adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale; b) in seconda convocazione, quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine sociale. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, deve avere luogo in un giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio di produzione delle denominazioni tutelate. Il verbale dell'assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consorzio di tutela, qualora rappresentativo di più denominazioni, al fine di assicurare l'autonomia decisionale nelle istanze consortili interessanti una specifica denominazione, può indire separate assemblee, gestite su mandato del Consiglio di amministrazione dai rispettivi Comitati di gestione delle singole denominazioni se esistenti, destinate esclusivamente ai soci inseriti nel sistema di controllo di quella stessa denominazione, secondo le norme generali di convocazione e svolgimento assembleare di cui al presente articolo e successivo art. 16. La richiesta di separata assemblea deve pervenire da tanti soci della denominazione interessata rappresentanti almeno la metà più uno dei voti espressi nell'assemblea relativi alla medesima denominazione. Il Consiglio di amministrazione sarà tenuto a dare esecuzione alle conseguenti delibere.

ART.15 - Modalità di voto

Le deliberazioni assembleari sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai consorziati presenti, in regola con i contributi. Le delibere relative alle materie di cui alle lett. b) e c) dell'art. 13 del presente statuto devono essere adottate con le modalità stabilite dall'art. 4, comma 2, lett. c) e d) del DM 16-12-2010 recante: "Procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari", ai sensi del reg. 1234/2007 e del D.Lgs.61/2010. Le delibere relative alle materie di cui alle lett. d) dell'art. 13 del presente statuto devono essere adottate a maggioranza dei presenti che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la maggioranza della categoria dei soci viticoltori. Ciascun socio ha diritto ad un voto rapportato alla quantità di prodotto complessivamente ottenuto e/o vinificato e/o imbottigliato relativo all'insieme delle denominazioni rappresentate, risultante dalle denunce vendemmiali e di produzione nella campagna immediatamente precedente l'assemblea corrispondente alle unità di conto calcolate ai fini dell'applicazione del contributo annuale; nel caso di votazioni aventi per oggetto materie riferite alle singole denominazioni i voti sono calcolati con esclusivo riferimento alle stesse denominazioni. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega, nell'ambito di ciascuna delle denominazioni rappresentate per le quali risulta iscritto nel libro soci. Nel calcolo delle deleghe ai fini dell'applicazione del presente comma non si calcola la delega di cui al comma successivo. La rappresentanza in seno all'Assemblea consortile spetta: a) nel caso di impresa agricola svolta in forma individuale: al titolare o per delega al coniuge, ai parenti fino al terzo grado o agli affini entro il secondo, compartecipi nell'esercizio dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis C.C.; b) nel caso di impresa commerciale svolta in forma individuale: al titolare o per delega al coniuge o ai figli se collaborano alla gestione aziendale; c) nel caso di società, ed altre forme associate: a coloro che ne hanno la legale rappresentanza o sono dagli stessi delegati. Nel caso delle forme associate di cui all'art. 5, primo comma punto 2 del presente statuto, il voto in assemblea è disciplinato dall'art. 5, comma 2.

ART.16 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 9, 15 o 21 membri eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci. La composizione del Consiglio deve prevedere un'equa rappresentanza di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel Consorzio, ed il numero dei Consiglieri di ciascuna categoria è proporzionalmente commisurato al livello produttivo e delle relative unità di conto ad essa riferibili . A tal fine le unità di conto afferenti a soggetti che svolgono contemporaneamente più attività saranno tutte computate nella categoria in cui tali soggetti svolgono l'attività prevalente. Ciascuna categoria non potrà essere rappresentata da meno di un consigliere se i membri sono nove, due se quindici o tre se ventuno. La composizione del Consiglio dovrà altresì prevedere un'equa rappresentanza di membri scelti tra i soci della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto. Possono partecipare a specifiche riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, esperti vitivinicoli o rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni. L'Assemblea elettiva può esprimere il proprio voto solo ai candidati indicati sulle schede elettorali. Il Consiglio di amministrazione uscente nomina un apposito Comitato elettorale che provvede alla composizione delle liste, sentite le categorie ed eventuali gruppi di associati identificabili in sottocategorie rappresentative di interessi omogenei. Ciascun associato può eleggere solo i membri della propria categoria di appartenenza utilizzando una scheda contenente i nominativi dei soli candidati della categoria e le preferenze non possono superare il numero dei due terzi dei membri destinati a rappresentarla nel consiglio. Qualora l'associato svolga contemporaneamente più attività produttive, il voto è cumulativo delle attività svolte. Non può essere nominato Amministratore, e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o i candidati che rappresentano aziende non in regola con i contributi associativi, nonché, chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Inoltre, non può essere nominato Amministratore o Sindaco del Consorzio, e se nominato decade dal suo ufficio, chi assume cariche in Organismi, Enti, Associazioni o Società che perseguono scopi e politiche non compatibili con quelli/e perseguiti/e e attuati/e dal Consorzio. La decadenza e la sua decorrenza dovrà essere richiesta ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto. Per la corretta classificazione dei soci, nelle tre categorie di voto, sulla base della attività prevalente, stabilmente svolta dal produttore, si procede come segue: 1. al momento della sua adesione al Consorzio, in base alle dichiarazione resa nella domanda di ammissione; 2. nei successivi controlli annuali, in base alla effettiva attività svolta dal socio nei tre esercizi precedenti, o diversamente nei minori periodi di durata della sua associazione al Consorzio. Ogni eventuale passaggio dei soci da una categoria all'altra, dovrà essere verificata dal Consiglio di amministrazione. Viticoltori; comprende i soci conduttori, a qualsiasi titolo, di vigneti dai quali ottengono la maggior parte del prodotto tutelato dal Consorzio, da essi complessivamente venduto sul mercato, sia come uve o come prodotto vinificato o imbottigliato. Sono appartenenti a questa categoria anche coloro che acquistano uve e vini purché risultino inferiori alle quantità prodotte direttamente e nel rispetto della normativa vigente. Vinificatori; comprende le cooperative che svolgono l'attività di vinificazione e/o imbottigliamento dei vini tutelati dal Consorzio, provenienti prevalentemente da uve prodotte dai soci conferenti. Comprende inoltre, tutti coloro che svolgono attività prevalente di vinificazione delle uve della denominazione tutelata. Imbottigliator i ; comprende i soci, diversi da quelli in precedenza citati, che svolgono le attività di imbottigliamento e l'eventuale vinificazione dei vini tutelati dal Consorzio. Risultano eletti, categoria per categoria, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, il candidato con maggiore anzianità nel Consiglio di amministrazione o, subordinatamente, che rappresenti il Socio con maggiore anzianità nel Consorzio. Qualora non siano espresse preferenze sufficienti a coprire i seggi della categoria, per i mancanti si tiene conto dell'ordine di elencazione nella scheda. Ove per una o più categorie vengano presentate candidature in numero insufficiente, i seggi non coperti vengono assegnati dal Consiglio di Amministrazione. Dei risultati delle elezioni sarà data notizia al corpo sociale entro 30 giorni dalla data delle stesse. I consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente, dopo il secondo mandato consecutivo, dovrà essere rieletto con la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio ed il voto favorevole di almeno un consigliere di tutte le categorie. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di amministrazione provvede alla cooptazione di nuovi consiglieri appartenenti alla medesima categoria del consigliere dimissionario da sottoporre alla ratifica assembleare nel corso della adunanza successiva. Essi decadranno assieme a quelli rimasti in carica. I membri del Consiglio di amministrazione assenti senza giustificato motivo per 4 (quattro) sedute consecutive decadono dalla carica. I consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'assemblea. Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi in favore del Consorzio.

ART.17 - Poter del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto. In particolare e a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio: a. elegge nel proprio seno un Presidente - stabilendone eventualmente i poteri - ed uno o più Vicepresidente i quali verranno eletti a maggioranza dei voti del consiglio, fatto salvo quanto previsto dal previsto dall'art. 16 comma 20 del presente Statuto; b. provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare al medesimo; provvede inoltre, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, alla redazione e al deposito della situazione patrimoniale annuale prevista dall'art. 2615 bis del Codice Civile; c. redige il progetto di bilancio preventivo, provvedendo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi, ivi compresi i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni erga omnes di cui all'art. 17 comma 4 del DLgs 61/10; d. delibera sulle domande di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto; e. fissa la quota di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 6, stabilendo, eventualmente, la quota da destinare al Fondo Consortile; f. fissa la misura dei contributi annuali, previsti dall'art. 7; g. propone all'Assemblea l'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008, come da possibilità consentita dall'art. 17 comma 6 del D.Lgs 61/10; h. nomina le strutture tecniche collegiali e ne fissa il compenso; i. provvede all'espletamento dei compiti di cui all'art. 5 del D.M. 16.12.2010 e in particolare, con riguardo all'attività di vigilanza, sotto il coordinamento dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione delle frodi, elabora e pone in attuazione il programma di vigilanza, assumendo o utilizzando in convenzione agenti vigilatori anche con qualifica di agenti di pubblica sicurezza. E' altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione: a. nominare con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri in carica: uno o più amministratori delegati, precisandone attribuzioni, poteri ed eventuali compensi; un comitato esecutivo, con le modalità di cui al successivo art. 20 del presente Statuto, precisandone attribuzioni e poteri; comitati tecnici precisandone attribuzioni e poteri; uno o più comitati di denominazione specifici per le singole Denominazioni tutelate dal Consorzio come previsto al successivo art. 21; b. un direttore, stabilendone i poteri, le mansioni e i compensi; c. conferire, ad uno o più dei suoi componenti deleghe specifiche, determinando di volta in volta il contenuto ed i poteri; d. costituire Commissioni speciali a carattere consultivo, allo scopo di affiancare e di assistere la Presidenza e le strutture nello studio e nella trattazione di argomenti di particolare importanza. Di tali Commissioni, il Consiglio potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consorzio, in ragione della loro particolare preparazione e competenza; per i componenti di dette Commissioni, il Consiglio potrà stabilire i relativi compensi; e. predisporre l'adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per disciplinare la vigilanza sull'attività dei soci, sull'uso dei marchi consortili, sull'accertamento delle violazioni, e su quant'altro risulti necessario o opportuno per la esecuzione del presente Statuto; f. invitare a specifiche riunioni di Consiglio esperti o rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto. Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

ART.18 - Convocazione e funzionamento del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un Vice Presidente, tutte le volte che lo ritenga opportuno, comunque almeno 4 volte l'anno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Presidente del Collegio sindacale. Gli avvisi di convocazione dovranno farsi con lettera, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo, anche telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con i mezzi telematici ma documentabili, almeno un giorno prima della riunione. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Salvo quanto previsto alla lett. a) del comma 2 e al punto a) del comma 3 del precedente art. 17, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, possono rilasciare estratti. Salvo diversa decisione del Consiglio, il verbale è approvato in apertura della seduta successiva. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante audioconferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o consenso scritto, salvo preventiva opposizione da parte della maggioranza dei consiglieri presenti. La decisione si intende adottata se consegue il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede del consorzio entro il termine fissato di volta in volta. Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà dei consiglieri, sono conservati presso la sede legale e trascritti (o annotati per estratto) nel Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione non appena scaduto il termine fissato.

ART.19 - Presidente, vice presidenti e presidente onorario del consorzio

Il Presidente rappresenta il Consorzio e in giudizio e può compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell'interesse dell'Ente. A lui spetta la firma sociale, salvo quanto disposto nel successivo art. 20, e pertanto: a. sottoscrive gli atti del Consorzio anche in giudizio, premettendone la ragione sociale; b. ha la facoltà, sentito il Consiglio di amministrazione, di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione; c. rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione; d. può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di amministrazione; e. presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di amministrazione; f. vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio; g. ha facoltà di rilasciare procure speciali e può delegare temporaneamente parte delle proprie attribuzioni ad uno o ad ambedue i vice Presidenti, separatamente o congiuntamente, e/o al Direttore. I vice Presidente, ed in caso di loro assenza o impedimento, il consigliere più anziano nella carica, sostituiscono il Presidente in caso di assenza od impedimento. Su proposta del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea ordinaria potrà nominare, fra le persone che si siano rese particolarmente meritevoli nel raggiungimento degli scopi sociali, con la maggioranza di due terzi dei presenti, un Presidente onorario del Consorzio, purché inserito nel sistema di controllo della denominazione. Il Presidente onorario dovrà essere invitato alle assemblee consortili; potrà partecipare, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato esecutivo.

ART.20 - Comitato esecutivo

Ove il Consiglio si avvalga della facoltà di nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo, questo dovrà essere composta dal Presidente, dai due Vicepresidenti e da due o quattro Consiglieri, uno dei quali potrà essere, nel caso di nomina del Consiglio, l'Amministratore Delegato. Il Comitato esecutivo avrà i poteri e le attribuzioni precisate dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina; per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consorzio e da questo convocata a sua discrezione. Le deliberazioni del Comitato sono prese, anche nei modi e nelle forme di cui al 6° e 7° comma dell'art. 18, a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; esse dovranno essere verbalizzate in apposito libro e dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva a quella del Comitato.

ART.21 - Comitati di gestione e commissioni tecniche

Ove il Consiglio si avvalga della facoltà di nominare uno o più COMITATI DI GESTIONE specifici per le singole denominazioni tutelate dal Consorzio, ciascuno di essi dovrà essere composto, nel rispetto del principio di equa rappresentanza delle categorie consortili, da almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e da altri due o quattro membri scelti fra i Consiglieri o fra i soci che effettivamente operano - in qualità di viticoltori, vinificatori e imbottigliatori - in quella specifica Denominazione. I Comitati assumeranno la denominazione di "COMITATO DI GESTIONE DELLA D.O.C". Il Presidente del Comitato è designato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e convoca il Comitato a sua discrezione o su richiesta di almeno due dei suoi membri. Alle riunioni del Comitato hanno diritto di intervenire - e pertanto devono essere invitati - anche il Presidente e i Vice Presidenti del Consorzio. Alle riunioni deve altresì essere invitato il Direttore. Tali Comitati possono venire integrati con la partecipazione di esperti di provata esperienza, senza diritto di voto. Il Comitato esprime pareri consultivi obbligatori in ordine alle delibere consiliari riguardanti la DO di competenza, salvo che il Consiglio gli conferisca, per specifiche materie la facoltà di esprimere parere vincolante per la relativa denominazione. In presenza di più denominazioni tutelate, il Comitato della singola denominazione e l'Assemblea separata della stessa hanno altresì il compito di designare i candidati al Consiglio di amministrazione del Consorzio. Per il funzionamento dei Comitati, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente articolo 18. I Presidenti dei Comitati possono essere invitati al Consiglio senza diritto di voto e in qualsiasi altro contesto o seduta, su invito del Presidente. Nessun consorziato membro di Comitati di gestione ha diritto ad un compenso per l'attività svolta. Il Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento, può nominare strutture tecniche collegiali con funzioni, salvo diversa indicazione, consultiva e/o referente. Mansioni ed eventuali compensi dei membri delle Commissioni saranno stabilite dal Consiglio all'atto della nomina.

ART.22 - Collegio sindacale

I membri del collegio sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio sindacale è nominato dall'assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio. Almeno uno dei membri effettivi ed un supplente debbono essere iscritti nell'apposito registro di cui al D.Lgs. 27/1/2010, n. 39. Il Collegio sindacale: a) vigila sulla gestione amministrativa e contabile del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto; b) assiste alle adunanze dell'assemblea ed a quelle del Consiglio di amministrazione; c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

ART.23 - Risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, dovrà essere esperito preventivamente ad ogni azione giudiziale un arbitrato. Il Collegio Arbitrale sarà composto di 3 membri nominati dal Presidente del Tribunale di Treviso. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole entro 90 giorni dalla sua costituzione. Lo stesso Collegio provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri.

ART.24 - Organizzazione

Il Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Presidente, può nominare un Direttore fissandone le attribuzioni, i poteri e i compensi. Il Direttore risponde al Presidente e al Consiglio di Amministrazione ed è responsabile, per la parte che gli compete, oltre che dell'ordinaria amministrazione del Consorzio, anche della applicazione dello Statuto e dei Regolamenti consortili, nonché dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Tutto il personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore.

ART.25 - Regolamenti interni

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da regolamenti interni predisposti dal Consiglio di amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste nella forma ordinaria. Con tali regolamenti possono essere stabiliti anche i poteri del Direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecniche nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.

ART.26 - Patrimonio e bilancio

Il Bilancio consuntivo del Consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere redatto secondo le norme di buona contabilità applicando, in quanto compatibili, nel rispetto delle norme dettate dall'art. 2478 bis del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione. Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione del Collegio sindacale che deve riferire all'Assemblea dei soci. Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e gli allegati devono essere messi a disposizione dei Soci presso la Sede sociale nei cinque giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea da farsi nei modi e nei tempi previsti dall'art. 14. Non avendo il Consorzio scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione potranno essere destinati, dall'Assemblea, a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti, ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l'esercizio successivo o, infine, assegnati ai fondi di riserva eventualmente appositamente costituiti. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Assemblea potrà stabilire che una quota dei proventi del Consorzio ovvero l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo sia accantonata in uno o più fondi di riserva a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spese di carattere straordinario ed imprevisto o, eventualmente, per una più vasta e migliore attuazione degli scopi previsti dall'art. 4 del presente Statuto, mediante incremento del "Fondo consortile". Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile che è costituito da un numero illimitato di quote il cui valore sarà determinato dallo Statuto. Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica: - del Fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio; - delle quote di ammissione versate dai soggetti ammessi a far parte del Consorzio; - dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea dei consorziati; - dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione); - dell'eventuale contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008 versato dai nuovi soggetti al momento della immissione nel sistema di controllo; - di componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni. I contributi derivanti dall'esercizio delle funzioni ed attività "erga omnes" di cui all'art. 17 comma 4 del D.Lgs 61/10 e relativo utilizzo, come da ripartizione di cui all'art. 7 comma 2, devono essere riportati in bilancio in conti separati. Avanzi della gestione "erga omnes" non possono essere utilizzati per la copertura di disavanzi dell'esercizio "istituzionale" (verso soci) del Consorzio, bensì riportati a nuovo nel conteggio separato e utilizzati a diminuzione delle spese di gestione "erga omnes" preventivate per l'esercizio successivo. Il Bilancio preventivo del Consorzio deve essere approntato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima dell'Assemblea annuale dei Soci e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea stessa. Le previsioni di spesa per l'esercizio delle funzioni "erga omnes" e la relativa ripartizione dei contributi di cui all'art. 7 comma 2, a carico dei soci e degli altri soggetti imponibili non soci (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori), calcolati sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva e vino denunciati, vino imbottigliato) sottoposte al sistema di controllo della campagna precedente, devono essere chiaramente indicate a parte rispetto alle voci di spesa preventivate per l'esercizio istituzionale delle attività a favore dei soci.

ART.27 - Marchi consortili

La disciplina per l'adozione e l'uso dei marchi consortili dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'art. 17 del D.Lgs 61/2010 e DM 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e successive modifiche. Il marchio può essere proposto come logo della D.O.P. o della I.G.P. tutelate ed inserito nel disciplinare di produzione, ai sensi dell'art. 17 comma 7 del D.Lgs 61/2010.

ART.28 - Regolamento elettorale

Il regolamento elettorale è deliberato dall'assemblea ordinaria e per la prima volta entro 150 giorni dall'approvazione del presente statuto. Ciascun socio deve indicare la categoria produttiva (produzione uve, vinificazione, imbottigliamento) in cui esercita l'attività prevalente e per la quale si candida, a prescindere dalle Denominazioni di origine utilizzate. Non è possibile candidarsi contemporaneamente in più categorie. I candidati alla carica di Consigliere possono essere individuati solo tra i soci in regola con l'assolvimento degli obblighi statutari.

ART.29 - Liquidazione

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art. 2275 e segg. Codice Civile, salvo modalità diverse previste dallo statuto ai sensi dell'art. 2612 comma 2 n. 5. Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.30 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali.

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